Lo Statuto


Il logo dell'associazione Favorita del Re

Il logo dell’associazione Favorita del Re

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione Culturale di Promozione Sociale, ai sensi della L. 383/2000, denominata Favorita del Re – Centro Studi Romano Gandolfi, per la realizzazione del Progetto attingente all’immenso patrimonio della famiglia umana e cristiana, attraverso le arti, gli studi, il vivaio musicale e teatrale, la scuola di formazione, il patrocinio e la realizzazione di spettacoli, onde favorire l’Educazione alla Persona nella collettività. L’Associazione ha sede in Medesano (Parma), strada dei Ferrari, 1. L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali e non possono essere distribuiti ai soci. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Oggetto e Scopo sociale

L’Associazione è costituita su iniziativa di Calcagno Maria Concetta e Zaccarini Paolo, ed è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto. L’associazione ha la finalità istituzionale di:

– incrementare e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale del Maestro Romano Gandolfi, e attività collaterali del Progetto, anche mediante varie pubblicazioni: libri, musiche, dvd;

– promuovere attività, manifestazioni culturali e servizi che perseguano obiettivi di utilità sociale;

– patrocinare e realizzare manifestazioni, appuntamenti, concerti, conferenze, seminari, gruppi di studio che possano favorire la conoscenza dell’associazione sia in campo nazionale che internazionale;

– creare corsi e ospitare masterclasses per l’avviamento dei giovani all’apprendimento della musica, del canto, delle discipline artistiche, e scoprirne il talento;

– aprire un sito internet di presentazione, comunicazione, interscambio telematico globale;

– collaborare con scuole, istituzioni ed Enti Pubblici settorialmente competenti che vorranno aderire all’iniziativa, nonché delle componenti sociali (associazioni, insegnanti, studiosi, famiglie, singoli cittadini) comunque responsabili o interessate;

– svolgere funzioni di programmazione e di indirizzo dell’organizzazione del progetto, avvalendosi di tutte le più opportune collaborazioni, curandone sotto la sua responsabilità la gestione finanziaria, sia in sede di progettazione che di specifiche fasi di attuazione;

– ricercare, con richiesta ad istituzioni, associazioni, privati cittadini, materiale documentario, anche in stato precario, da selezionare ai fini della possibile utilizzazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’associazione può collaborare con amministrazioni, enti ed imprese di natura pubblica e privata, istituti, organismi di qualunque natura, italiani e stranieri, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni. L’Associazione ha il diritto esclusivo dell’utilizzo del proprio nome, immagine, del logo, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire di concedere l’uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato all’associazione ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa dalla stessa prodotta. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci in forma volontaria. In caso di necessità potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi derivanti dalle quote associative. Tale patrimonio può essere incrementato ed alimentato dagli avanzi netti di gestione, dalle donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, lasciti ed erogazioni da parte di enti pubblici, privati e da quanti apprezzino e condividano gli scopi dell’Associazione ed abbiano volontà di contribuire al perseguimento, in via continuativa o occasionale.

Art. 4 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo, composto da: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, uno o più Consiglieri;

c) il Revisore dei Conti (o eventuale Collegio);

d) il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 5 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione di promozione sociale. Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci e di norma la presiede. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.

E’ convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore. L’ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, per lettera, ai Soci almeno quindici giorni prima della data prevista, a mezzo avviso lettera raccomandata/fax/email.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

– eleggere il Consiglio Direttivo;

– eleggere il Revisore dei Conti (o eventuale Collegio);

– approvare il Regolamento interno;

– approvare il programma ed il bilancio preventivo;

– approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

– deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;

– ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;

– fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati. Sono compiti dell’Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo:

– la modifica o la variazione del presente Statuto;

– lo scioglimento dell’Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 6 – Soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna. L’ammissione all’Associazione, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori, e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l’adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione ma non partecipano attivamente alla vita della stessa, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

I Soci dell’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno.

Gli aderenti che prestano la loro attività presso l’Associazione sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civili verso terzi.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per mancanza di pagamento della quota associativa, per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione o per decesso.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica dei provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all’Organismo interno di Garanzia (Collegio dei Probiviri) o ad altro Organo che non sia il Consiglio Direttivo. I Soci sono obbligati:

– a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto:

– di partecipare alle Assemblee;

– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

– di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);

– di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo. Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto. Ogni associato, persona fisica o giuridica, ha a disposizione un solo voto. Il numero dei Soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

Art. 7 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in forma collegiale, dura in carica tre annied i suoi membri sono rieleggibili. Ha le seguenti funzioni: a) definire gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l’attività gestionale dell’Associazione e l’organizzazione degli uffici; b) provvedere alla redazione ed approvazione del programma preventivo e del bilancio consuntivo; c) esercitare i poteri concernenti l’amministrazione ordinaria e straordinaria, che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altro organo. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato di norma in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e straordinariamente tutte le volte lo si ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri oppure da almeno il 30% dei soci, con richiesta scritta e motivata. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza del suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e raccolti in un apposito registro.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente ha la direzione, rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, propone le materie da trattare nelle adunanze. Inoltre, il Presidente: a) firma gli atti e quanto possa essere necessario per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; c) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; d) adotta in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 9 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 – Segretario

Il segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo. Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva i registri delle deliberazioni, nonché tutti gli altri documenti o elaborati inerenti l’attività dell’Associazione, assiste il Presidente e sorveglia il regolare andamento dei servizi. Al Segretario è affidato il compito di contribuire alla valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dell’Associazione stessa, e di curare ogni iniziativa idonea a perseguire tale scopo. A tal fine egli potrà formulare proposte al Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere è delegato alla gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, due nominati tra i soci fondatori all’atto di sottoscrizione del presente statuto ed uno eletto, successivamente, tra i Soci.

Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva sui reclami all’interno dell’Associazione.

Art. 13 – Revisore dei Conti (o eventuale Collegio)

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Se eletto un collegio, esso deciderà al proprio interno la figura del Presidente e del Vice Presidente. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 14 – Il Patrimonio

Le Entrate Il patrimonio dell’Associazione di promozione sociale è costituito da:

beni mobili e immobili e danaro pervenuti per donazione o successione o acquisizione;

i beni di ogni specie acquistati e destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all’Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:

proventi derivanti dal proprio patrimonio;

contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle istituzionali;

quote associative;

ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 15 – Bilancio

Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 di aprile di ciascun anno. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente ed esclusivamente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 – Modifiche statutarie

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell’art. 21 del codice civile.

Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento o la cessazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore, con pubbliche finalità e prive di scopo di lucro.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e alla Legge della Regione Emilia-Romagna 9 dicembre 2002 n. 34.

FIRMATI

SPAGNOLO ANGELA

ZANICHELLI LUIGI

DALL’AGLIO ALBERTO

FRANCA CANEPARI

PAOLO ZACCARINI

MARIA CONCETTA CALCAGNO

STEFANO MUSINI

ANNA MARIA MICHELI NANNI